Lavoro e cittadinanza, temi chiave del referendum di giugno 2025: ecco quali sono i 5 quesiti referendari abrogativi
Nonostante se ne parli poco, i prossimi 8 e 9 giugno i cittadini saranno chiamati a votare per un referendum abrogativo inerente cinque quesiti su temi che vanno dal lavoro alla cittadinanza. Insomma, questioni che riguardano la vita quotidiana degli italiani. Ma quali sono questi cinque quesiti referendari?
I primi quattro quesiti guardano al mondo del lavoro: il primo è inerente il licenziamento illegittimo, il secondo riguarda invece l’indennità per licenziamenti nelle piccole imprese, il terzo mira a contrastare l’abuso dei contratti a termine e il quarto ha a che fare con la sicurezza sul lavoro. Per quanto riguarda il quinto quesito, invece, la questione in ballo è quella dell’ottenimento della cittadinanza italiana, tema già affrontato nella raccolta firme propedeutica al referendum e condotta lo scorso settembre da +Europa, ma sostenuto anche da altri partiti progressisti (Possibile, Radicali Italiani, Partito Socialista Italiano, Rifondazione Comunista) e decine di associazioni.
Quesito 1: licenziamenti illegittimi e contratto a tutele crescenti
“Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante ‘Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183’ nella sua interezza?”
La proposta del primo quesito guarda all’abrogazione di uno dei decreti del Jobs Act sul contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti e riguarda le aziende con oltre 15 dipendenti (specie assunti dal 2015 in poi): il voto di questo quesito determinerà dunque se ripristinare o meno la possibilità di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro in caso di licenziamento ritenuto illegittimo dai giudici.
Si tratta di una modifica particolarmente raccomandata dalla Corte Costituzionale, ma anche da molte sentenze della Corte di Cassazione. Se approvato, questo quesito consentirebbe di applicare dunque il sistema di tutele precedente al Jobs Act, che si basava sulla valutazione da parte del giudice per l’eventuale reintegro nel posto di lavoro.
Quesito 2: maggiore tutela nei licenziamenti delle piccole imprese
“Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante ‘Norme sui licenziamenti individuali’, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: ‘compreso tra un’, alle parole ‘ed un massimo di 6’ e alle parole ‘La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro’?”
Il secondo quesito referendario si concentra sui lavoratori impiegati nelle piccole imprese, quelle con meno di 16 dipendenti. La proposta è quella di eliminare il tetto massimo per l’indennità in caso di licenziamento illegittimo.
Attualmente, in caso di licenziamento illegittimo, la legge prevede un risarcimento economico limitato: il massimo previsto è di 6 mensilità, aumentabile in alcuni casi fino a 14, per le aziende con più di 15 dipendenti e con lavoratori particolarmente anziani in servizio.
Questo tetto fisso, secondo i promotori del referendum, limita fortemente le possibilità per il giudice di valutare la gravità del licenziamento e di disporre un risarcimento equo. L’obiettivo del quesito è dunque quello di abrogare il limite massimo all’indennizzo, lasciando al giudice la libertà di determinare l’entità del risarcimento in base alle circostanze specifiche del caso, come già avviene in altri settori del diritto del lavoro.
Quesito 3: limiti ai contratti a termine e ritorno all’obbligo di causale
“Volete voi che sia abrogato il d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, avente ad oggetto ‘Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183’ limitatamente alle seguenti parti: Articolo 19, comma 1, limitatamente alle parole ‘non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque’, alle parole ‘in presenza di almeno una delle seguenti condizioni’, alle parole ‘in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti’ e alle parole ‘b-bis)’; comma 1-bis, limitatamente alle parole ‘di durata superiore a dodici mesi’ e alle parole ‘dalla data di superamento del termine di dodici mesi’; comma 4, limitatamente alle parole ‘in caso di rinnovo’ e alle parole ‘solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi’; Articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole ‘liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente’?”
Con il terzo quesito si propone l’abrogazione di alcune norme contenute nel Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che regolano la possibilità di instaurare contratti di lavoro a tempo determinato e le condizioni per proroghe e rinnovi.
In particolare, il quesito si concentra sulla possibilità oggi concessa ai datori di lavoro di stipulare contratti senza causale, ovvero senza indicare un motivo specifico, per i primi 12 mesi. Le modifiche introdotte dal decreto dignità nel 2018 avevano già ristretto parzialmente questa libertà, ma l’attuale normativa consente ancora di utilizzare contratti a termine senza giustificazione entro il primo anno, e di prorogarli o rinnovarli con causali molto ampie, spesso definite direttamente dalle parti.
Il quesito propone di eliminare questa possibilità, rendendo quindi obbligatoria la presenza di una causale giustificativa fin dall’inizio del contratto a termine e limitando l’autonomia delle parti nel definirla.
L’obiettivo è quello di contrastare il ricorso sistematico e, secondo i promotori, abusivo ai contratti precari, incentivando forme di lavoro più stabili e garantite.
Quesito 4: responsabilità negli appalti e sicurezza sul lavoro
“Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, in tema di ‘Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione’, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante ‘Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro’ come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole ‘Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici’?”
Il quarto quesito referendario affronta un tema cruciale: la tutela dei lavoratori negli appalti e la responsabilità in caso di infortuni sul lavoro. Il quesito chiede l’abrogazione della norma che esclude la responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore, per gli infortuni sul lavoro derivanti da rischi specifici dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
La normativa attuale (art. 26, comma 4, del Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro) stabilisce che il committente è responsabile assieme all’appaltatore e ai subappaltatori per i danni subiti dai lavoratori non coperti da Inail o Ipsema. Tuttavia, esclude tale responsabilità quando il danno è causato da rischi specifici dell’attività dell’appaltatore o del subappaltatore, limitando così l’obbligo del committente.
Il quarto quesito propone di abrogare questa esclusione, ampliando la responsabilità del committente anche ai rischi specifici dell’appaltatore, cioè ai danni legati alle caratteristiche particolari dell’attività svolta. In altre parole, si vuole rendere il committente sempre co-responsabile degli infortuni, anche se questi derivano da situazioni che attualmente rientrano nella sola sfera dell’appaltatore.
Quesito 5: dimezzamento da 10 a 5 anni per la richiesta di cittadinanza italiana dei cittadini stranieri
“Volete voi abrogare l’articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole ‘adottato da cittadino italiano’ e ‘successivamente alla adozione’; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: ‘f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica’, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante ‘Nuove norme sulla cittadinanza’?”
Il quinto e ultimo quesito referendario interviene sulla legge n.91 del 1992 in materia di cittadinanza, con la quale si era alzato il termine del soggiorno legale ininterrotto in Italia per la richiesta della cittadinanza.
La riforma riguarderebbe 2,3 milioni di persone in Italia e non cambierebbe gli altri requisiti per ottenere la cittadinanza italiana, come conoscere l’italiano, avere un reddito stabile e non aver commesso reati.
Attualmente, uno straniero può ottenere la cittadinanza dopo almeno 10 anni di anni di residenza legale continuativa in Italia. Inoltre, è prevista una norma specifica per i minori adottati da cittadini italiani, che ottengono la cittadinanza solo se adottati formalmente.
Il quinto quesito propone due modifiche: la prima modifica è quella di dimezzare da 10 a 5 anni il periodo di residenza necessario per la richiesta della cittadinanza; la seconda modifica è quella di eliminare il riferimento all’adozione, in modo da estendere il diritto alla cittadinanza anche ai figli minorenni dei nuovi cittadini, indipendentemente dalle modalità con cui sono entrati nel nucleo familiare.
Si tratta di un quesito che ha aperto uno scontro più ideologico che tecnico. Secondo i promotori, questa riforma risponderebbe meglio alla realtà sociale odierna, riconoscendo il ruolo attivo degli stranieri nella vita economica e culturale del Paese.



